Circolare 23/E dell’Agenzia con le regole aggiornate del Superbonus DL 34/2020
Pubblicata il 23.6. la circolare n. 23/E che riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus:…
Pubblicata il 23.6. la circolare n. 23/E che riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus:…
1. Che cos’è il Sisma Bonus, a chi spetta?
2. Come funziona il Sismabonus 110% ?
3. Come posso usufruire delle detrazioni del Sismabonus?
4. Come si determina la detrazione del sismabonus per ogni condomino?
5. Chi incaricare per il progetto di miglioramento sismico?
6. Qual è l’iter amministrativo edilizio per gli interventi antisismici del sismabonus? Quali sono le procedure autorizzative?
7. Quali costi sono detraibili con il sismabonus?
8. E’ consentita la detrazione Iva dal Sismabonus?
9. Quando si rischia la perdita delle detrazioni di imposta del Sismabonus?
10. Dove trovare una guida informativa su Sismabonus – Ecobonus?
11. Come funziona lo sconto in fattura?
12. Con quale maggioranza possono essere approvati i lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico?
Con la Legge di Stabilità 2017 si è introdotta la possibilità sia per le persone fisiche che per le società, di detrarre dai redditi una quota parte delle spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici esistenti destinati ad abitazioni od ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,2,3.
La percentuale di detrazione parte da un minimo del 50% per gli interventi localizzati su alcuni elementi per cui non sufficienti a conseguire un sensibile miglioramento sismico dell’edificio, ed al 70% od 80% nel caso in cui si ottenga una riduzione del rischio sismico rispettivamente di 1 o 2 classi ( incrementato al 75% ed 85% nel caso dei condomini) da valutarsi secondo le apposite Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture per la classificazione del rischio sismico degli edifici.
Con il DECRETO RILANCIO 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati entro il 2021, termini prorogati dall’art.9 del D.L. Bilancio 2022 per i condomini e gli IACP al 31.12.2023 ( questi ultimi solo nel caso in cui i lavori al 30.6.2023 siano ad un avanzamento superiore al 60%), limitatamente ai condomini ed agli soggetti indicati al comma 9 dell’art 119 * la detrazione di imposta viene elevata al 110% indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio. Per il 2024 ed il 2025 il superbonus vedrà una riduzione rispettivamente del 70% e del 65%.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza il superbonus 110% rimarrà in vigore fino al 2025.
I soggetti che sostengono le spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
N.B. Il DECRETO RILANCIO stabilisce che poter usufruire delle detrazioni d’imposta è necessario trasmettere, nelle modalità stabilite dall’apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Cfr. news del 13.7.2020) A) il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per accedere ai bonus, B) L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, C) Le asseverazioni di progettisti, Direttore Lavori e Collaudatore secondo quanto già stabilito dalle Linee guida MIT – D.M. 58/2017.
Nel caso venga accertata la mancata sussistenza, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate recupera dai beneficiari dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante; nel caso di concorso nella violazione viene considerata la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
** Comma 9 Art. 119 Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (per un massimo di due unità immobiliari);
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) od altri Enti house providing
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
e) dalle Onlus;
f) dalle associazioni sportive limitatamente agli immobili destinati a spogliatoi;
Le Linee Guida Sismabonus di classificazione del rischio sismico consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
La classe di Rischio di un edificio in un dato sito è la minore risultante dalle due classificazioni IS-V e PAM.
La Classe IS-V rappresenta l’ Indice di Sicurezza rispetto all’azione sismica che determina lo Stato limite di Salvaguardia della Vita;
La Classe PAM rappresenta la Perdita Annua Media attesa espressa in percentuale annua del costo di riparazione dei danni causati dal sisma di entità prevista dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni.
Il metodo convenzionale, prevede l’applicazione dei classici metodi di analisi dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni consentendo la valutazione della Classe di Rischio sia nello stato di fatto che nel post-intervento;
il metodo semplificato prescinde dalla classificazione allo stato di fatto e limita l’attestazione del miglioramento ad una sola classe di rischio.
>> SCARICA IL PDF – ALLEGATO A
Il progettista dovrà asseverare, seguendo le metodologie indicate nell’Allegato A e con il modello predisposto nell’Allegato B la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione del progetto.
L’asseverazione ed il progetto di miglioramento sismico dovranno essere presentati unitamente alla SCIA. “ la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali” (Ag.Entrate Risp. 64/2019)”
Ultimati i lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.
Le Norme Tecniche per le costruzioni – NTC 2018, individuano tre distinte categorie di intervento:
Sono limitati ad uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità; il progetto e la valutazione della sicurezza riguarderà esclusivamente gli elementi interessati evidenziandone le carenze e dimostrerà di non modificare il comportamento della struttura nel suo insieme né di ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.
Gli interventi di miglioramento sismico sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assogettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.
N.B. Osservando la tabella della Classificazione del rischio sismico IS-V, si nota che un miglioramento del 10% non sempre è sufficiente per conseguire l’incremento di una classe ai fini del SISMA BONUS per gli interventi di miglioramento sismico.
Gli interventi di adeguamento sismico sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso da IIa a IIIa (solo per edifici scolastici) o da IIIa a IVa.
INFOGRAFICA >> Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche art. 94 bis DPR 380/2001
Gli interventi di ristrutturazione, qualora necessari al completamento dell’opera e se realizzati contestualmente ai lavori di miglioramento sismico sono cumulabili con il SISMABONUS nel limite di spesa ammissibile dei 96.000 € ad unità immobiliare; vige il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate per altri bonus edilizi (circolare n. 57/E/1998) per cui l’intervento di natura superiore ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore.
Dal 2018 è possibile cumulare Ecobonus e Sismabonus (c.d. ECOSISMABONUS) per gli interventi combinati di efficientamento energetico e miglioramento sismico effettuati nelle zone sismiche 1,2,3;
E’ prevista una detrazione dell’80% o dell’85% rispettivamente per il miglioramento di una o due classi di rischio, da calcolarsi su un massimo di 136.000 ad unità immobiliare. Va in ogni caso dimostrato il raggiungimento di un’indice di prestazione energetica sia invernale che estiva di qualità media. Possono accedere a questa agevolazione anche gli IACP e le società immobiliari per interventi su immobili concessi in locazione (Ag. Entrate Risoluzione 22/E 2018).
– DM Asseverazione Requisiti Tecnici
– DM Requisiti Massimali Ecobonus
– DM Requisiti Tecnici Ecobonus
– Allegato 1 DM Asseverazioni SAL Finale
– Allegato 2 DM Asseverazioni SAL
– MODELLO CILA PER SUPERBONUS (30/07/2021)
– INCENTIVI FISCALI SISMABONUS ED ECOBONUS – QUESITI E SOLUZIONI (agg. 07/2021)
– GUIDA ADGE SISMA CENTRO ITALIA
– CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 30 E/2020
– ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODULO INTERVENTI SUPERBONUS 110%
– MODULO COMUNICAZIONE OPZIONE INTERVENTI SUPERBONUS 110%
– CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 24.2020 DETRAZIONI SUPERBONUS 110%
– PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE Artt 119-121 DL RILANCIO
– RISOLUZIONE 22/E 2018: Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione
– GUIDA SUPERBONUS 110% (agg. 09/2021)
– GUIDA 2019 SISMABONUS
– GUIDA 2019 ECOBONUS
– GUIDA 2019 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110%
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% Attestazione Direzione Lavori All-B1
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% Classificazione Sismica All-B
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% Collaudo Statico All-B2
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% SAL All-A
– D.L. RILANCIO art. 119 -121 Incentivi Eco – Sisma bonus, cessione credito d’imposta.
– SISMABONUS 2020 – Testo coordinato del DM 24/2020 con i DM 58 e 65/2017
– ALLEGATO A: LINEE GUIDA M.I.T. CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
– ORDINANZA 60/2018: Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali (sisma bonus)
La detrazione per il Sismabonus dal 2022 viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo, può essere utilizzata direttamente dal soggetto IRES od IRPEF oppure, può essere ceduta a terzi.
Le detrazioni di imposta del Sisma Bonus non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando: