Nasce il MiTE, il Ministero della transizione ecologica
il 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri ha decretato la nascita del MiTE, il Ministero della Transizione Ecologica che sarà guidato da Roberto…
il 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri ha decretato la nascita del MiTE, il Ministero della Transizione Ecologica che sarà guidato da Roberto…
1. Che cos’è il Sisma Bonus, a chi spetta?
2. Come funziona il Sismabonus 2020?
3. Come posso usufruire delle detrazioni del Sismabonus?
4. Come si determina la detrazione del sismabonus per ogni condomino?
5. Chi incaricare per il progetto di miglioramento sismico?
6. Qual è l’iter amministrativo edilizio per gli interventi antisismici del sismabonus? Quali sono le procedure autorizzative?
7. Quali costi sono detraibili con il sismabonus?
8. E’ consentita la detrazione Iva dal Sismabonus?
9. Quando si rischia la perdita delle detrazioni di imposta del Sismabonus?
10. Dove trovare una guida informativa su Sismabonus – Ecobonus?
11. Come funziona lo sconto in fattura?
12. Con quale maggioranza possono essere approvati i lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico?
Con la Legge di Stabilità 2017 si è introdotta la possibilità sia per le persone fisiche che per le società, di detrarre dai redditi una quota parte delle spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici esistenti destinati ad abitazioni od ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,2,3.
La percentuale di detrazione parte da un minimo del 50% per gli interventi localizzati su alcuni elementi per cui non sufficienti a conseguire un sensibile miglioramento sismico dell’edificio, ed al 70% od 80% nel caso in cui si ottenga una riduzione del rischio sismico rispettivamente di 1 o 2 classi ( incrementato al 75% ed 85% nel caso dei condomini) da valutarsi secondo le apposite Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture per la classificazione del rischio sismico degli edifici.
N.B. Il DECRETO RILANCIO stabilisce che poter usufruire delle detrazioni d’imposta è necessario trasmettere, nelle modalità stabilite dall’apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Cfr. news del 13.7.2020) A) il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per accedere ai bonus, B) L’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, C) Le asseverazioni di progettisti, Direttore Lavori e Collaudatore secondo quanto già stabilito dalle Linee guida MIT – D.M. 58/2017.
Nel caso venga accertata la mancata sussistenza, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate recupera dai beneficiari dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante; nel caso di concorso nella violazione viene considerata la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Le Linee Guida Sismabonus di classificazione del rischio sismico consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
La classe di Rischio di un edificio in un dato sito è la minore risultante dalle due classificazioni IS-V e PAM.
La Classe IS-V rappresenta l’ Indice di Sicurezza rispetto all’azione sismica che determina lo Stato limite di Salvaguardia della Vita;
La Classe PAM rappresenta la Perdita Annua Media attesa espressa in percentuale annua del costo di riparazione dei danni causati dal sisma di entità prevista dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni.
Il metodo convenzionale, prevede l’applicazione dei classici metodi di analisi dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni consentendo la valutazione della Classe di Rischio sia nello stato di fatto che nel post-intervento;
il metodo semplificato prescinde dalla classificazione allo stato di fatto e limita l’attestazione del miglioramento ad una sola classe di rischio.
Il progettista dovrà asseverare, seguendo le metodologie indicate nell’Allegato A e con il modello predisposto nell’Allegato B la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione del progetto.
L’asseverazione ed il progetto di miglioramento sismico dovranno essere presentati unitamente alla SCIA. “ la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali” (Ag.Entrate Risp. 64/2019)”
Ultimati i lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico dovranno attestare la conformità degli interventi realizzati al progetto depositato.
Le Norme Tecniche per le costruzioni – NTC 2018, individuano tre distinte categorie di intervento:
Interventi di riparazione – interventi locali: sono limitati ad uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità; il progetto e la valutazione della sicurezza riguarderà esclusivamente gli elementi interessati evidenziandone le carenze e dimostrerà di non modificare il comportamento della struttura nel suo insieme né di ridurre i livelli di sicurezza preesistenti. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.
Interventi di miglioramento: sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assogettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni.
N.B. Osservando la tabella della Classificazione del rischio sismico IS-V, si nota che un miglioramento del 10% non sempre è sufficiente per conseguire l’incremento di una classe ai fini del SISMA BONUS.
Interventi di adeguamento: sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso da IIa a IIIa (solo per edifici scolastici) o da IIIa a IVa.
Gli interventi di ristrutturazione, qualora necessari al completamento dell’opera e se realizzati contestualmente ai lavori di miglioramento sismico sono cumulabili con il SISMABONUS nel limite di spesa ammissibile dei 96.000 € ad unità immobiliare; vige il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate per altri bonus edilizi (circolare n. 57/E/1998) per cui l’intervento di natura superiore ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore.
Dal 2018 è possibile cumulare Ecobonus e Sismabonus (c.d. ECOSISMABONUS) per gli interventi combinati di efficientamento energetico e miglioramento sismico effettuati nelle zone sismiche 1,2,3;
E’ prevista una detrazione dell’80% o dell’85% rispettivamente per il miglioramento di una o due classi di rischio, da calcolarsi su un massimo di 136.000 ad unità immobiliare. Va in ogni caso dimostrato il raggiungimento di un’indice di prestazione energetica sia invernale che estiva di qualità media. Possono accedere a questa agevolazione anche gli IACP e le società immobiliari per interventi su immobili concessi in locazione (Ag. Entrate Risoluzione 22/E 2018).
I 2 DECRETI ATTUATIVI 2020 del MISE DM Requisiti Tecnici Efficienza Energetica e DM Asseverazioni requisiti tecnici disciplinano la modalità con cui i tecnici abilitati devono produrre l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici, dei massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento nonché della congruità delle spese e della modalità di trasmissione ad ENEA per gli interventi di efficientamento energetico contemplati dall’art 14 del D.L 63/2013 (tra cui L’Eco Sisma Bonus condominiale.
L’Asseverazione andrà compilata on line sul portale ENEA può avere oggetto interventi conclusi o SAL; Enea effettuerà dei controlli in automatico per la verifica della completezza della documentazione. La dichiarazione attesterà, oltre al rispetto dei requisiti per poter usufruire delle detrazioni fiscali, la rispondenza dei requisiti tecnici e la congruità dei costi, la validità e massimale della Polizza Assicurativa del professionista; dovranno essere allegati i documenti e dati tecnici quali l’ APE, le Certificazioni , la Relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici prevista ai sensi dell’Art. 8 del D.L 192/2005.
– DM Asseverazione Requisiti Tecnici
– DM Requisiti Massimali Ecobonus
– DM Requisiti Tecnici Ecobonus
– Allegato 1 DM Asseverazioni SAL Finale
– Allegato 2 DM Asseverazioni SAL
– CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 30 E/2020
– ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODULO INTERVENTI SUPERBONUS 110%
– MODULO COMUNICAZIONE OPZIONE INTERVENTI SUPERBONUS 110%
– CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 24.2020 DETRAZIONI SUPERBONUS 110%
– PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE Artt 119-121 DL RILANCIO
– RISOLUZIONE 22/E 2018: Detrazione per lavori antisismici ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, eseguiti su immobili destinati alla locazione
– GUIDA SUPERBONUS 110%
– GUIDA 2019 SISMABONUS
– GUIDA 2019 ECOBONUS
– GUIDA 2019 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110%
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% Attestazione Direzione Lavori All-B1
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% Classificazione Sismica All-B
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% Collaudo Statico All-B2
– DM MIT 06-08-2020 SismaBonus 110% SAL All-A
– D.L. RILANCIO art. 119 -121 Incentivi Eco – Sisma bonus, cessione credito d’imposta.
– SISMABONUS 2020 – Testo coordinato del DM 24/2020 con i DM 58 e 65/2017
– ALLEGATO A: LINEE GUIDA M.I.T. CLASSIFICAZIONE RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
– ORDINANZA 60/2018: Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali (sisma bonus)
Le detrazioni di imposta del Sisma Bonus non sono riconosciute e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando: