D.L. SEMPLIFICAZIONI N. 77 del 31.5.2021– Superbonus: no agli alberghi, si a collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali e case di cura.

Con il testo definitivo del Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31.5.2021 , Art .33 -Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione Urbana, viene confermato che tutti gli interventi previsti all’articolo 119 del D.L. 34/2020, escluso quelli di demolizione/ricostruzione, costituiscano manutenzione straordinaria e che sono realizzabili con il deposito di una CILA in cui si dovrà attestare gli estremi del titolo abilitativo originario (oppure che la costruzione è stata completata prima del 1/9/1967) senza entrare nel merito dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/2001.

Escono dal perimetro del Superbonus gli alberghi, ma, a determinate condizioni e con specifici limiti, si è estesa la possibilità di usufruire dei bonus a collegi, ospizi, conventi, caserme, ospedali e case di cura.

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