Ecobonus – Le detrazioni d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico

I SUPER BONUS DEL DECRETO RILANCIO 2020.

Con il DECRETO RILANCIO 2020 sono state introdotte detrazioni di imposta al 110%, da ripartire in 5 quote annuali, per i seguenti interventi di efficientamento energetico se effettuati nei termini previsti dal DL 59/2021 (cfr. news del 07.05.2021) dai condomini, dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, o dalle persone fisiche su seconde case in condominio, sempre che soddisfino i requisiti tecnici ed i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento previsti al comma3-ter Art 14 del D.L. 63/2013 ed assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrarsi mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E).

a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, inclinate dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su un massimale differenziato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari / villette a schiera;
  • 40.000 € ad unità immobiliare per edifici da 2 ad 8 unità immobilari;
  • 30.000 € ad unità immobiliare per edifici con più di 8;

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti nel D.M. 259/ 2017.

b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione; detrazione massima pari a euro 30.000 per il numero delle unità immobiliari.

c) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per gli edifici unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici; da detrazione massima pari ad a euro 30.000.

d) altri interventi di efficientamento energetico previsti all’ articolo 14 D.L. n. 63 /2013 nei limiti di spesa indicati per ognuno (cfr. Tabella 1 Guida Superbonus Agde 2020) , se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei 3 interventi “trainanti” indicati ai punti a,b,c, quali finestre comprensive di infissi, schermature solari, interventi congiunti di miglioramento sismico ECO SISMABONUS.

e) Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati, connessi alla rete elettrica con il limite max di euro 48.000 ed un incidenza max di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e di euro 1.000 per kWh di capacità di accumulo; Il contributo è subordinato alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.

f) Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA – SCONTO IN FATTURA – VISTO CONFORMITA’

Il DECRETO RILANCIO ha inoltre previsto che i soggetti che sostengono le spese per efficientamento energetico, o per l’adozione di misure antisismiche, o per gli altri interventi agevolati ( recupero patrimonio edilizio, restauro facciate, installazione pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine ricarica elettrica) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti.

Per le detrazioni d’imposta è necessario acquisire le seguente attestazioni (in caso di non veridicità saranno revocati i benefici ed applicate sanzioni penali e/o amministrative ) :

1) IL VISTO DI CONFORMITA’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti; i dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni attuative che saranno disciplinate dall’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

2) L’ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI TECNICI MINIMI E DELLA CONGRUITA’ DELLE SPESE specifici per singola tipologia di intervento previsti al comma3-ter Art 14 del D.L. 63/2013;

3) Per gli interventi antisismici le asseverazioni dei progettisti, del direttore dei lavori, e del collaudatore secondo le disposizioni del D.M. 58/2017.

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