Con il testo dell’emendamento presentato dal M5S riformulato dal MEF, la responsabilità in solido nella cessione dei crediti per i bonus edilizi viene limitata al solo caso di concorso in violazione con dolo o colpa grave.
Fondamentale però la differenza tra il controllatissimo SUPERBONUS 110% e gli altri bonus dove, prima del decreto antifrodi non erano previste né asseverazioni né visto di conformità…..
Per questi ultimi, nel caso in cui il credito sia già stato ceduto ad un istituto bancario od un’assicurazione od intermediario finanziario, l’ulteriore cessione è consentita senza alcun onere probatorio, se invece il credito è ancora nel cassetto fiscale del beneficiario o dell’impresa, nel caso in cui si intenda effettuare la cessione a terzi limitando la responsabilità in solido, si dovranno acquisire ora per allora le asseverazioni ed il visto di conformità.